I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il ((31 dicembre 1975)) e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano. La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della santita' nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge. 1 L'autorizzazione e' accordata con decreto del Ministro per la sanita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 gennaio 1999, n.4

1

La L. 14 gennaio 1999, n.4 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "La domanda di cui al secondo comma del medesimo articolo 31 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 3 febbraio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118~art31 · fonte su Normattiva