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La ripartizione dei posti di professori di ruolo e di assistenti ordinari previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 3 tra, le Facolta' e' effettuata con specifico riferimento ai singoli corsi per laurea e diploma, tenendo conto dei posti di ruolo gia' esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, all'organizzazione esistente degli Istituti, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze lo sviluppo della ricerca scientifica. La ripartizione dei posti di tecnici laureati previsti dalla lettera, c) dell'articolo 3 e' effettuata con riferimento alla consistenza dell'attrezzatura didattico-scientifica, alle esigenze della ricerca, della esperimentazione e delle esercitazioni.

Testo in vigore dal 30 marzo 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;158~art4 · fonte del testo