Chiunque, al fine di conseguire il concorso alla spesa o di conseguirlo in misura maggiore presenta domande, certificati, dichiarazioni o altri documenti, nei quali sono esposte circostanze in tutto o in parte non rispondenti a verita', e' punito con la multa da L. 10.000 a L. 50.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. La stessa pena si applica a colui che ha rilasciato i documenti sopraindicati. Nei casi previsti nel primo comma del presente articolo l'interessato decade dal diritto al contributo stabilito dal precedente art. 1.

Testo vigente dal 17 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-29;582~art7 · fonte del testo