Art. 7
Chiunque, al fine di conseguire il concorso alla spesa o di conseguirlo in misura maggiore presenta domande, certificati, dichiarazioni o altri documenti, nei quali sono esposte circostanze in tutto o in parte non rispondenti a verita', e' punito con la multa da L. 10.000 a L. 50.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave. La stessa pena si applica a colui che ha rilasciato i documenti sopraindicati. Nei casi previsti nel primo comma del presente articolo l'interessato decade dal diritto al contributo stabilito dal precedente art. 1.
Testo vigente dal 17 agosto 1950
