Con effetto dal 1 gennaio 1949 e' soppressa l'addizionale del sette per cento dei premi disposta a carico dei datori di lavoro con l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, per la copertura, degli oneri derivanti dalla corresponsione degli assegni di carovita e sono abrogate le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 11, modificato col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 918, ed agli articoli da 12 a 15 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e quelle di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254. Rimangono ferme le disposizioni concernenti le indennita' di caropane stabilite con altri provvedimenti salvo quelle concernenti le addizionali sui premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le quali sono soppresse.

Testo vigente dal 14 marzo 1949

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 142/1968

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1968

    dichiara inammissibili per manifesta irrilevanza le questioni sollevate dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati per l'esercizio finanziario 1966, con ordinanza del 25 luglio 1967, relativamente all'art. 97 della legge 23 aprile 1966, n. 218, in riferimento all'art. 81, comma terzo, della…

    Art. 97 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 · Art. 81 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 · Art. 12 Provvedimenti circa la misura delle indennita' nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria · Art. 13 Provvedimenti circa la misura delle indennita' nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1949-03-03;52~art10 · fonte del testo