Nell'indennita' di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 rimane assorbita e consolidata l'indennita' di caropane istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennita' soppressa come emolumento a se' stante per i dipendenti statali. Sono soppressi:
- a)l'articolo 1, comma primo, secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 484;
- b)gli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331. Alle categorie che attualmente finiscono dell'indennita' di caropane nella misura maggiorata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, perche' addette ai lavori pesanti e pesantissimi, e' attribuito un assegno integrativo pari alla eccedenza dell'importo di detta indennita' rispetto a quello base di lire 520 consolidato nell'indennita' di carovita ai sensi del primo comma del presente articolo.9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335
9Il D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 ha disposto(con l'art 55, comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1990, sono soppresse l'indennita' malarica, corrisposta in base all'art. 204 del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, e l'assegno integrativo ex caropane di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212."
Testo vigente dal 21 novembre 1990
