Dal 1° gennaio 1958 sono soppressi:

  • 1)l'indennita' di carovita di cui agli articoli 6, 9 e 10 della legge 14 febbraio 1949, n. 40;
  • 2)l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 395;
  • 3)l'assegno perequativo di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19, nota in calce alla tabella F;
  • 4)le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 11 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 1 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-05;224~art13 · fonte del testo