Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti
Art. 13
Dal 1° gennaio 1958 sono soppressi:
- 1)l'indennita' di carovita di cui agli articoli 6, 9 e 10 della legge 14 febbraio 1949, n. 40;
- 2)l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 395;
- 3)l'assegno perequativo di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19, nota in calce alla tabella F;
- 4)le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 11 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 1 aprile 1958
