Ai grandi invalidi del lavoro, liquidati in capitale a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, assistiti ai sensi dell'art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' concesso, con decorrenza dal 1 gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire cinquemila, per i grandi invalidi aventi una inabilita' permanente fino all'ottantanove per cento e di lire settemila per quelli aventi una inabilita' permanente dal novanta al cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 gennaio 1952, n. 33

1

con decorrenza dal 1 luglio 1950

La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, nonche' in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilita' permanente assoluta la misura dell'assegno e' elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 1, lettera A della presente legge."

Testo vigente dal 21 febbraio 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1949 al 21 febbraio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 gennaio 1952, n. 33

    La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con decorrenza dal 1 luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, in favore degli invalidi del lavoro gia' liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, nonche' in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilita' permanente assoluta la misura dell'assegno e' elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 1, lettera A della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-03-03;52~art6 · fonte del testo