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I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 8 nei Comuni appartenenti alle zone A e B devono possedere determinate caratteristiche merceologiche e il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 13 agosto 1966 al 4 luglio 1982
