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I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente art. 8 nei comuni appartenenti alle zone A e B devono possedere determinate caratteristiche merceologiche ed il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti, salvo quanto disposto dagli stessi articoli limitatamente ai distillati di petrolio. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
4Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento. Successivamente l'avviso di rettifica in G.U. 09/02/1993, n. 32, nel modificare il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che tale abrogazione deve intendersi limitata al Capo VI.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006
