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Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale e' suddiviso in due "zone" di controllo, denominate rispettivamente zona A e zona B. La zona A comprende:

  • 1)i Comuni dell'Italia centro-settentrionali con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'articolo 3;
  • 2)i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da trecentomila abitanti ad un milione, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta Commissione centrale;
  • 3)le localita' che, a parere della stessa Commissione, rivestano un particolare interesse pubblico. La zona B comprende:
  • 1)i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
  • 2)i Comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopra indicate, purche' presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione centrale. Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sara' provveduto con decreto del Ministro per la sanita', previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3. Il Ministro per la sanita', con le stesse forme, puo' assegnare un Comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

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Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento. Successivamente l'avviso di rettifica in G.U. 09/02/1993, n. 32, nel modificare il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che tale abrogazione deve intendersi limitata al Capo VI.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art2 · fonte su Normattiva