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Le Amministrazioni provinciali debbono istituire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purche' questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanita'. Al servizio di cui al comma precedente possono provvedere direttamente anche i singoli Comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino all'Amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge.
Testo in vigore dal 13 agosto 1966 al 1 gennaio 1993
