Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Societa' esercenti le tre reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula, quali risulteranno dalle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905, il Governo del Re e' autorizzato a provvedere come segue:
- a)convertendo parte del debito dello Stato verso le Societa' anzidette in annualita', nei sensi e modi di che all'art. 7 della presente legge;
- b)assumendo lo Stato a suo carico diretto, sino a concorrenza di 85 milioni di lire, le somme dovute dalle due Societa' per l'esercizio delle reti ferroviarie Adriatica e Mediterranea alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde;
- c)mediante un'operazione di 100 milioni da farsi con la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia rispettivamente per 75, 20 e 5 milioni;
- d)mediante un'operazione da farsi, per non piu' di 90 milioni, con la Cassa dei depositi e prestiti;
- e)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 31 DICEMBRE 1907, N. 804));
- f)per la rimanente somma, mediante le disponibilita' di cassa del tesoro e mezzi ordinari di tesoreria e mediante cessione dei titoli indicati nell'art. 2 della presente legge a Casse di risparmio, a Monti di pieta', a Societa' di assicurazioni e a Istituti di credito.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1908 al 22 dicembre 2008
