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[1]Il Governo e' autorizzato a prendere accordi con le Societa' esercenti le tre reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula per semplificare e sollecitare la riconsegna delle linee e relative operazioni di accertamento e valutazione.
[2]Le Commissioni di cui ai capitolati allegati alle convenzioni approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 serie 3ª (articoli 10 e 96 per le reti Adriatica e Mediterranea; articoli 7 e 92 per la rete Sicula), potranno essere composte di un solo delegato del Governo, di un solo delegato del concessionario e di un terzo delegato nominato dal presidente della Corte di appello di Roma.
[3]Gli onorari e le spese per i componenti le Commissioni saranno per i delegati del Governo e del concessionario liquidati con le forme amministrative consuete, quelli per i delegati nominati dal presidente della Corte di appello saranno stabiliti in somma fissa nel decreto di nomina.
[4]Le Commissioni saranno per ognuna delle reti in numero di tre, rispettivamente incaricate:
- a)della riconsegna e accertamento delle linee e loro dipendenze;
- b)della riconsegna e valutazione del materiale rotabile;
- c)della riconsegna e valutazione del materiale di esercizio e degli approvvigionamenti.
[5]Le Commissioni potranno iniziare i loro lavori prima del luglio 1905.
[6]Il direttore generale delle ferrovie dello Stato, compiute le predette operazioni, presentera' al ministro dei lavori pubblici sull'andamento e sul risultato di esse una relazione che verra' comunicata al Parlamento.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 25 giugno 1905.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Carcano.
[11]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 26 giugno 1905 al 22 dicembre 2008
