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[1]I certificati nominativi di debito dello Stato da rilasciarsi agli istituti di emissione, in conformita' dell'articolo precedente, potranno servire a due scopi, e cioe': a nuovi impieghi di danaro in titoli, siano da farsi dagli istituti per conto proprio o per conto delle gestioni da essi dipendenti, nei limiti e per i fini stabiliti dalle disposizioni del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373; e a surrogare titoli di varia specie gia' da essi posseduti, preferibilmente se vincolati a cauzione. Tale surrogazione avra' luogo previ concerti, a presidio del mercato dei titoli, fra le amministrazioni degli Istituti di emissione e il ministro del tesoro.
[2]Tenuto conto delle disponibilita' della Cassa dei depositi e prestiti e degli acquisti di rendite per conto degli enti morali e dei depositanti del risparmio postale, gli Istituti di emissione potranno essere autorizzati a prendere accordi con la detta Cassa per cederle parte dei titoli, ai quali i certificati loro assegnati dovranno essere surrogati, in luogo di offrirli sul mercato.
Testo in vigore dal 26 giugno 1905 al 22 dicembre 2008
