Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1905 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I certificati nominativi di debito dello Stato da rilasciarsi agli istituti di emissione, in conformita' dell'articolo precedente, potranno servire a due scopi, e cioe': a nuovi impieghi di danaro in titoli, siano da farsi dagli istituti per conto proprio o per conto delle gestioni da essi dipendenti, nei limiti e per i fini stabiliti dalle disposizioni del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373; e a surrogare titoli di varia specie gia' da essi posseduti, preferibilmente se vincolati a cauzione. Tale surrogazione avra' luogo previ concerti, a presidio del mercato dei titoli, fra le amministrazioni degli Istituti di emissione e il ministro del tesoro.

[2]Tenuto conto delle disponibilita' della Cassa dei depositi e prestiti e degli acquisti di rendite per conto degli enti morali e dei depositanti del risparmio postale, gli Istituti di emissione potranno essere autorizzati a prendere accordi con la detta Cassa per cederle parte dei titoli, ai quali i certificati loro assegnati dovranno essere surrogati, in luogo di offrirli sul mercato.

Testo in vigore dal 26 giugno 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-06-25;261~art3 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari