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[1]Per l'operazione di 90 milioni, di che alla lettera d) dell'art. 1, il ministro del tesoro e' autorizzato a valersi, a partire dal 1° luglio 1905, dei fondi di cassa rappresentati dalle somme esistenti in conto corrente fruttifero con la Cassa dei depositi e prestiti, fondi destinati ad essere impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ai sensi dell'art. 23 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

[2]Le relative somministrazioni di fondi saranno operate mediante prelevamenti dal conto corrente fruttifero fra la Cassa dei depositi e prestiti e il tesoro dello Stato.

Testo in vigore dal 26 giugno 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-06-25;261~art4 · fonte del testo

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