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La Cassa dei depositi e prestiti, quando lo ritenga opportuno, tenuto conto dello stato delle sue disponibilita' e delle esigenze degli altri servizi che le sono affidati, potra' sostituire i certificati, rilasciatile in virtu' della presente legge, ai titoli costituenti i propri fondi di riserva o compresi nelle sue attivita' ordinarie, per cedere i titoli stessi ad investimento delle nuove disponibilita' delle varie gestioni ad essa annesse, al prezzo corrente di Borsa.
Testo in vigore dal 26 giugno 1905 al 22 dicembre 2008
