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[1]La cessione dei certificati considerati nella presente legge, parificati, a tutti gli effetti, a titoli di debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato, si eseguisce mediante annotazione a tergo del certificato e al nome del cessionario.

[2]Gli atti corrispondenti saranno ammessi a registrazione col pagamento della tassa fissa di L. 1.20.

Testo in vigore dal 26 giugno 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-06-25;261~art6 · fonte del testo

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