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[1]Il ministro del tesoro e' autorizzato a stabilire accordi con la Societa' esercente la rete Adriatica, per convertire parte del debito dello Stato verso la Societa' stessa, fino alla concorrenza di L. 100 milioni, in certificati nominativi, come agli articoli 1 e 2 della presente legge.

[2]Il ministro del tesoro potra' pure stabilire accordi con le Societa' esercenti le reti ferroviarie Mediterranea e Sicula allo scopo di compiere gradatamente il pagamento di una parte delle somme a loro dovute dallo Stato con rilascio di certificati come alla prima parte di questo articolo, o altrimenti, alla condizione, in ogni caso, che sul debito non ancora estinto decorra l'interesse in ragione annua non superiore al 3.65 per cento netto.

Testo in vigore dal 26 giugno 1905 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-06-25;261~art7 · fonte del testo

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