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[1]Il tesoro dello Stato ha facolta' di rimborsare anticipatamente, ed a qualsiasi scadenza semestrale, il capitale ancora dovuto su parte o sulla totalita' dei certificati rilasciati alla Cassa dei depositi e prestiti o suoi aventi causa, sia in numerario, sia mediante titoli ordinari redimibili, a condizioni di interesse non superiori a quelle dei certificati.
[2]Il tesoro ha pure facolta' di rimborsare, in parte o integralmente, in numerario, a cominciare dal sesto anno di ammortamento, anche i certificati rilasciati alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, agli Istituti di emissione, alle Societa' ferroviarie e ad altri enti o loro aventi causa, in virtu' della presente legge.
[3]La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, gli Istituti di emissione, le Societa' ferroviarie e gli altri enti, di cui al comma precedente, a decorrere dal sesto anno dell'ammortamento e col preavviso di sei mesi, avranno facolta' di chiedere il rimborso del capitale tuttora dovuto su parte o sulla totalita' dei certificati, di cui fossero in possesso, loro nominativamente rilasciati a tenore dell'art. 1° della presente legge.
Testo in vigore dal 26 giugno 1905 al 22 dicembre 2008
