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La Seconda Giunta del C.A.S.A.S. assume la denominazione di "Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione". Restano applicabili all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione le disposizioni della legge 5 gennaio 1953, n. 1, e quelle delle leggi anteriori riguardanti la Seconda Giunta del C.A.S.A.S.

Testo in vigore dal 19 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;656~art1 · fonte del testo