Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1954 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, e' sostituito dal seguente: "In caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di quindici giorni, l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione A autorizzato a riscuotere in unica soluzione alla piu' prossima scadenza gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui da esso concessi, mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, la procedura e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte dirette, anche per quanto riguarda i diritti degli esattori".
Testo in vigore dal 19 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
