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Ai fini della corresponsione al personale delle indennita' di missione di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, si intendono compresi nel circuito doganale gli uffici, i locali, i capannoni, i depositi, i magazzini e recinti, le banchine, le calate, i piazzali, e le altre aree coperte o scoperte, ancorche' di proprieta' privata, nell'ambito dei quali la dogana e' tenuta ad assolvere gli adempimenti di propria competenza. Rientra, altresi', nel circuito doganale ogni altro luogo anche privato dove vengono compiute operazioni doganali, quando tale luogo sia posto nell'ambito del territorio comunale, sede dell'ufficio doganale. Per le operazioni eseguite fuori del circuito di cui al primo comma resta fermo l'obbligo degli operatori di corrispondere le indennita' stabilite con il decreto ministeriale 29 luglio 1971, richiamato nell'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Alla delimitazione del circuito di cui al primo comma provvede il Ministro per le finanze su proposta del capo della circoscrizione doganale, sentita la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. Presso ciascun ufficio doganale deve essere affissa, in luogo accessibile al pubblico ed al personale, copia del provvedimento anzidetto; altra copia deve essere trasmessa per notizia al capo del compartimento doganale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge deve procedersi alla revisione degli attuali circuiti doganali per adeguarli alle prescrizioni di cui ai precedenti commi.

Testo in vigore dal 22 agosto 1975 al 4 gennaio 1979

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