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[1]E' autorizzata la spesa di L. 1,400,000 per provvedere ai bisogni e ad opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910, e per riparare le case danneggiate nei Comuni stessi, o ricostruire caso abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera.

[2]Questa somma sara' stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 700,000 nello esercizio finanziario 1909-910, e per L. 700,000 nell'esercizio 1910-911.

[3]Dei Comuni predetti sara' compilato apposito elenco da approvarsi con R. decreto.

[4]Sul detto fondo di L. 1,400,000 saranno pure prelevate le somme necessarie:

  • a)per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto;
  • b)per sussidiare, nella proporzione del 50 per cento, i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali o di enti morali aventi scopo di benificenza, e di edifici di uso pubblico, danneggiati dal terremoto nei Comuni sovra indicati. Il sussidio sara' corrisposto anche per l'acquisto di altri edifici in sostituzione di quelli danneggiati.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;467~art1 · fonte del testo