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[1]E' autorizzata la spesa non superiore a L. 200,000 per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto.

[2]Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili ai suddetti Comuni e il Monte dei Paschi di Siena e' autorizzato a fare il servizio dei mutui a senso dell'art. 2 della legge medesima.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 13 luglio 1910.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]LUZZATTI - SACCHI - FACTA - TEDESCO - RAINERI.

[7]Visto, Il guardasigilli: FANI.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;467~art8 · fonte del testo