Per la ristrutturazione delle aziende dipendenti e' concesso un fondo di dotazione dell'ammontare di lire 2.500 milioni. La somma di cui al precedente comma sara' rimborsata al Tesoro dello Stato dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi in due annualita', da iscriversi nei bilanci di previsione dell'Ente, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-27;161~art2 · fonte su Normattiva