Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente e' tenuto a presentare al Ministero dell'interno il piano di ristrutturazione di cui all'articolo 2, Tale piano e' predisposto da una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, presieduta dal commissario dell'Ente e composta da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, da un rappresentante dell'Unione italiana ciechi e da due rappresentanti del Ministero dell'interno. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo riferira' al Parlamento con una relazione sulle reali possibilita' dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi di corrispondere ai fini di istituto anche in armonia con i nuovi indirizzi legislativi a favore delle categorie protette.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-27;161~art3 · fonte su Normattiva