Nei confronti del personale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi in servizio alla data del 10 gennaio 1982 con costanza di rapporto d'impiego si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni recate dall'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75. L'onere derivante dall'applicazione del precedente comma e' valutato in lire 4.500 milioni in ragione d'anno.
Testo vigente dal 8 agosto 1984
