Il Ministero della sanita' e' autorizzato ad emettere sul capitolo da istituire ai sensi dell'articolo 1 ordini di accreditamento a favore del prefetto di Bari, derogando dai limiti stabiliti dall'articolo 284 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 11 aprile 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-09;203~art2 · fonte del testo