All'onere indicato dall'articolo 1 si fara' fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario 1960-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 11 aprile 1961
