Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:

  • a)imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
  • b)tassa sulle concessioni regionali:
  • c)tassa di circolazione;
  • d)tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Alle Regioni e' attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sara' sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie. Alle Regioni sono altresi' attribuite quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune.

Testo vigente dal 22 maggio 1970

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 131/2024

    Questione infondata
    16 luglio 2024

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1 e 2 della legge n. 281 del 1970, 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 e 6 della legge reg. Lazio n. 2 del 2013, nella parte in cui sottopongono all’imposta sulle concessioni demaniali marittime le concessioni rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale. Con riferimento all’asserito contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva – in quanto il presupposto assunto dall’imposta regionale non potrebbe costituire un ragionevole indice di capacità contributiva – il rimettente erra la prospettiva in cui collocare la disciplina impositiva del tributo in esame: quest’ultimo assume, infatti, come indice di capacità contributiva quella utilità che deriva dal conferimento al concessionario della facoltà di utilizzare il bene demaniale ai fini dello svolgimento della propria attività di impresa; utilità che si realizza anche nelle concessioni rilasciate dalle AdSP e a prescindere dalla distinzione, invero obsoleta rispetto a letture più sostanzialistiche, tra «concessioni contratto» e «pure». Le disposizioni censurate nemmeno violano il divieto di doppia imposizione, in ragione della sottoposizione delle concessioni sui beni demaniali anche all’imposta di registro, perché il presupposto d’imposta è del tutto diverso. (Precedente: S. 158/2020).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281~art1 · fonte su Normattiva