Art. 4 — Tassa automobilistica regionale
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La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonche' a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella Regione. La tassa e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano la tassa erariale di circolazione. Le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 110 per cento e non inferiore al 90 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del penultimo comma. Possono essere, inoltre, previste riduzioni ovvero aumenti della tassa regionale di circolazione in misura non eccedente il 5 per cento della stessa, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione. La tassa di circolazione e' applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalita' stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una Regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non da' luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata gia' riscossa dalla Regione di provenienza. Nelle Regioni a statuto ordinario la tassa erariale di circolazione e' ridotta al 50 per cento, ad eccezione di quella dovuta per i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano. A decorrere dalla sua istituzione e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, l'ammontare della tassa di circolazione regionale e' commisurato al 25 per cento della tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 75 per cento, ferma restando la facolta' di aumentare o diminuire la tassa stessa entro i limiti di cui al secondo comma.
Testo in vigore dal 22 maggio 1970 al 31 dicembre 1989
