Art. 4 — Tassa automobilistica regionale
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La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonche' a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse. ((ogni anno)) le regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1 gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno. La tassa automobilistica regionale e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed e' applicata contestualmente e con le medesime modalita' stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalita'. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non da' luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata gia' riscossa dalla regione di provenienza. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1990
Il D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle regioni a statuto ordinario la misura della tassa regionale prevista dall'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' aumentata di un importo pari al 45 per cento della tassa erariale vigente al 1° gennaio 1990".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1990 al 3 ottobre 1991
