La presente legge si applica alle indennita' per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni. Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Si applicano, inoltre, le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

Testo vigente dal 14 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;497~art3 · fonte del testo