I privati datori di lavoro che non presentino nel termini le denunce previste dal secondo comma dell'articolo 5 e dall'articolo 10 sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000. I privati datori di lavoro inadempienti all'obbligo di occupare vedove e orfani di guerra, vedove ed orfani di caduti per causa di servizio sono puniti con una ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti interessati e non coperto.

Testo vigente dal 25 novembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-15;1288~art12 · fonte su Normattiva