L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

  • a)per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ((...));
  • b)per trasferimento dall'AIRE di altro comune ((...)), quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
  • c)((a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71));
  • d)per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
  • e)per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.

Testo vigente dal 19 febbraio 2026

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art2 · fonte su Normattiva