Provvedimenti in favore dei profughi italiani

Art. 6 — Finanziamenti agevolati

La precedenza nei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all'articolo 27 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' accordata sulla base delle certificazioni previste dall'articolo 36 della stessa legge n. 763 del 1981, estese all'attestazione dell'esercizio di attivita' industriale, commerciale ed artigianale da parte dei profughi.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-15;344~art6 · fonte su Normattiva