Provvedimenti in favore dei profughi italiani
Art. 9 — Relazione al Parlamento
Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'attuazione e gli effetti delle disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
