Provvedimenti in favore dei profughi italiani

Art. 9 — Relazione al Parlamento

Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'attuazione e gli effetti delle disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-15;344~art9 · fonte su Normattiva