Una indennita' una tantum di importo pari a quella prevista dall'articolo 2 e' corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessita' e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tal caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-15;344~art8 · fonte su Normattiva