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Il limite di spesa di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1951, n. 748, e' elevato da 9 a 12 miliardi di lire. L'ulteriore importo di lire 3 miliardi sara' inscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58. Il termine previsto dall'art. 4 della legge predetta per la presentazione delle istanze di finanziamento e' prorogato fino a 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Nei programmi di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere zolfifere, per la cui realizzazione e' chiesto il finanziamento, puo' essere compresa la spesa per l'acquisto e messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti per l'ammodernamento degli impianti destinati all'esercizio delle miniere.

Testo in vigore dal 21 luglio 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-06-25;695~art1 · fonte del testo