Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1956 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'Ente zolfi italiani e' autorizzato a trattenere sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sara' liquidato ai produttori, la somma di lire 500 da devolvere al fondo di cui all'art. 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della Sezione di assistenza sociale dell'Ente stesso a partire dall'esercizio zolfifero che ha inizio con il 1 agosto 1951.

Testo in vigore dal 21 luglio 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-06-25;695~art10 · fonte del testo