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Per il collocamento dello zolfo, posto a disposizione dell'Ente zolfi italiani, esistente nei depositi alla data del 15 luglio 1955, entro il quantitativo massimo complessivo di 330.000 tonnellate, l'Ente zolfi italiani tiene apposita contabilita' distinta da quella relativa alla propria sezione commerciale. Il collocamento delle giacenze suddette e' effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri. I criteri, le modalita' e i termini, sotto l'osservanza dei quali devono essere effettuate le vendite previste dal precedente comma, sono determinati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani, con delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 21 luglio 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-06-25;695~art4 · fonte del testo