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La liquidazione del ricavo delle vendite dello zolfo grezzo, messo a disposizione dell'Ente zolfi italiani, dai produttori, dal 1 agosto 1955 in poi, e' fatta prescindendo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, e del regio decreto 3 gennaio 1934, n. 18, dalla precedenza cronologica di emissione dei titoli rappresentativi delle giacenze di zolfo previste dall'art. 4.

Testo in vigore dal 21 luglio 1956 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1956-06-25;695~art5 · fonte del testo