Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1956 al 16 dicembre 2010. 198 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In aggiunta al contributo previsto dall'art. 6, il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato a concedere contributi supplementari, fino ad una spesa massima complessiva di lire 1 miliardo e 150 milioni, alle miniere che hanno costi di produzione superiore al costo tipo desunto dal Ministero dell'industria e commercio, sentita la Commissione di cui all'art. 3, dai dati relativi ad una azienda in condizioni medie di lavoro e di resa del minerale. La misura di tali contributi, differenziata in relazione ai diversi costi di produzione, sara' determinata, per le miniere della. Sicilia, d'intesa con l'Amministrazione regionale. La somma di lire 1 miliardo 150 milioni sara' accreditata dal Banco di Sicilia alla gestione liquidazione giacenze di cui. all'art. 4. Per le modalita' di accreditamento e di restituzione della suddetta somma di lire 1 miliardo 150 milioni si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo precedente ed i fondi necessari per il pagamento delle annualita' saranno iscritti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio a partire dall'esercizio finanziario 1956-57. Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente per l'eventuale recupero dei contributi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-06-25;695~art7 · fonte del testo