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I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari, eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane. Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico e popolare devono sentire il parere dell'Amministrazione comunale sull'opportunita' della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonche' circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica. L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, dovra' emettere il parere entro 30 giorni dalla richiesta.

Testo in vigore dal 3 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1230~art1 · fonte del testo