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Le botteghe ed i locali annessi sono assegnati alle imprese artigiane che ne facciano domanda, purche' risultino iscritte nel relativo albo ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con preferenza a quelle allocate in ambienti malsani, in scantinati o in locali dove, a causa dei cicli di lavorazione o di altri motivi, l'ambiente risulta antigienico ed inadatto al lavoro a cui e' destinato. La graduatoria degli aventi diritto sara' compilata d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato.

Testo in vigore dal 3 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1230~art2 · fonte del testo