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Le botteghe, costruite ai sensi della presente legge, possono essere assegnate in locazione, ovvero con patto di futura vendita, con l'osservanza delle modalita' previste per gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto o dell'Ente al quale l'edificio appartiene. Non possono essere assegnate botteghe costruite con il contributo dello Stato a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di altri locali che risultino adeguati alle esigenze della sua azienda.

Testo in vigore dal 3 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1230~art3 · fonte del testo