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Le botteghe ed i locali annessi, costruiti per uso imprese artigiane, di cui all'articolo 1, fruiranno di tutte le agevolazioni, comprese quelle fiscali, concesse in materia di edilizia economica e popolare.

Testo in vigore dal 3 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1230~art4 · fonte del testo