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Gli insegnanti tecnico pratici e gli istruttori pratici con nomina a tempo indeterminato nelle preesistenti scuole di avviamento professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e sforniti dei requisiti di cui alle lettere b) o c) dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1964, n. 1122, sono collocati, alle condizioni e con le modalita' di cui al comma successivo, nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva od ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica. Il collocamento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva e' disposto nei confronti di coloro che siano in possesso rispettivamente di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, di titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado e delle anzianita' di servizio indicate nel precedente articolo 1, subordinatamente all'esito favorevole dell'esame colloquio di cui all'articolo medesimo. Coloro che siano in possesso di licenza di scuola elementare e dei requisiti di servizio indicati nell'articolo 1 saranno collocati nei ruoli della carriera del personale ausiliario previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 5 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
