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Ai fini del collocamento nei ruoli sono da considerarsi indisponibili i posti delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria occupati da personale non di ruolo, non appartenenti alle categorie di cui ai precedenti articoli 1 e 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' quelli da assegnare a personale non di ruolo avente diritto a reimpiego ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. Ove per indisponibilita' di posti non sia possibile la assegnazione presso le scuole e gli istituti di istruzione secondaria o artistica, il personale e' parimenti collocato in ruolo in posti in soprannumero e puo' essere assegnato presso uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 5 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;303~art4 · fonte del testo