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L'anzianita' maturata dal personale di cui alla presente legge nel servizio di insegnamento e' utile ai fini del compimento del periodo di servizio prescritto per il collocamento nei ruoli di cui alla presente legge nonche' ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella posizione di impiegato civile non di ruolo e della concessione dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. Il servizio prestato in posti corrispondenti a quelli delle carriere di concetto degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica fino all'espletamento dei colloqui di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' valutato come insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per il conferimento degli incarichi e delle supplenze. Il personale appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che, successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, accetti un incarico o una supplenza per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica ovvero accetti la nomina a posti di insegnanti tecnico pratici perde definitivamente ogni diritto derivante dall'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 5 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;303~art6 · fonte del testo